Come promesso, ecco qui l'articolo sul gratuito patrocinio: come ottenerlo, i requisiti, ecc ecc. Ogni tanto pure lo Stato fa qualcosa di buono.... Partiamo!
Il gratuito patrocinio è un istituzione garantita dallo Stato Italiano che permette a tutti i cittadini in possesso di determinati requisiti di reddito di usufruire della tutela legale senza farsi carico delle spese processuali (parcella dell'avvocato, contributo unificato, spese di notifica, etc.). Pagare un avvocato al giorno d'oggi infatti è un lusso che non tutti possono permettersi purtroppo.
Per la richiesta di assistenza legale in ambito civile è necessario presentare apposita istanza di ammissione presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del luogo in cui si svolge il processo. Es. se il processo si svolge a Torino, come nel mio caso, allora bisogna fare richiesta all'Ordine degli Avvocati del Foro di Torino. Su internet si trova facilmente la lista degli avvocati che praticano il patrocinio, costantemente aggiornata. La domanda può essere presentata personalmente dal richiedente (o dal suo legale, se ne avete già scelto uno) oppure inviata tramite Raccomandata A.R. La firma apposta dal richiedente sulla domanda deve essere autenticata dal Legale del richiedente oppure dall'interessato stesso tramite autocertificazione secondo le modalità previste dal DPR 445/2000.
Nel penale invece l'istanza deve essere presentata all'ufficio del magistrato innanzi al quale pende il processo.
I limiti di reddito sono stabiliti dal legislatore e vengono adeguati ogni due anni in base all'indice ISTAT; l'adeguamento è stabilito generalmente con apposito decreto legge pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Il limite di reddito attuale, secondo l'ultimo adeguamento del 2018, è pari a € 11.493,82.
Si tenga presente che ai fini della determinazione di tale limite si deve tenere conto dei redditi di tutti i componenti che fanno parte del stesso nucleo familiare del richiedente, presentando ovviamente il modello Isee.
Nel caso di patrocinio in ambito penale il limite di reddito è elevato di € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
Non più di dieci giorni successivi a quello di presentazione dell'istanza, sia per il patrocinio civile che penale.
Entro questo periodo il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, o il Magistrato per il patrocinio penale, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammetteranno il richiedente e gli invieranno copia del provvedimento di ammissione.
Si, nel caso in cui gli interessi del richiedente siano in contrasto con quelli degli altri familiari.
In tutti questi casi per l'ammissione si terrà quindi conto del solo reddito del richiedente.
Non tutti gli avvocati sono disponibili a svolgere questo servizio; la dichiarazione di disponibilità è su base volontaria e viene presentata dal legale all'Ordine degli Avvocati di appartenenza.
A questo scopo tutti gli Ordini mettono a disposizione dei cittadini un elenco degli avvocati che hanno dato la loro disponibilità, elenco consultabile presso le rispettive sedi o pubblicato online sui vari siti web, come detto in precedenza.
Ovviamente si, anzi deve. Il cittadino che presenta la domanda ha completa autonomia nella scelta del legale che lo tutelerà, a patto che lo stesso sia iscritto nelle liste degli Avvocati disponibili al Gratuito Patrocinio.
Nel processo penale l'interessato può chiedere di essere ammesso al gratuito patrocinio quando sia indagato, imputato, condannato, o anche solo persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile. Analogamente si può essere ammessi al gratuito patrocinio per i giudizi civili, amministrativi, contabili, tributari e nelle cause di volontaria giurisdizione (es: separazione consensuale, divorzio su domanda congiunta, modifica delle condizioni di separazione, minori, ecc).
La domanda viene semplicemente respinta o dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati territorialmente competente nei giudizi civili, amministrativi, contabili, tributari e di volontaria giurisdizione o dal magistrato davanti al quale pende il processo penale. Nel caso in cui nel corso del giudizio colui che è stato già ammesso al gratuito patrocinio superasse il limite di reddito imposto dalla legge, il beneficio del gratuito patrocinio può essere revocato.
Non vi sono limiti al numero di volte in cui un cittadino può usufruire di questo istituto, purchè ogni volta siano rispettati tutti i requisiti per l'ammissione.
Si, il gratuito patrocinio può essere richiesto in qualunque grado del giudizio;
in questo caso l'Avvocato, oltre ad essere iscritto negli elenchi dei legali disponibili al gratuito patrocinio, dovrà anche essere patrocinante in Cassazione.
Può succedere che chi è stato ammesso al gratuito patrocinio in un determinato periodo, avendone i requisiti, modifichi la propria situazione reddituale (ed esempio una persona disoccupata che trova lavoro) superando il limite di reddito consentito per l'ammissione.
In tal caso il richiedente, che è tenuto a comunicare le variazioni di reddito entro 30 giorni dalla ricorrenza annuale della presentazione della domanda o della comunicazione della precedente variazione, perde il diritto ad usufruire del gratuito patrocinio.
Viceversa, in caso di condizioni economiche mutate in senso sfavorevole, come ad esempio la perdita del lavoro o l'allontanamento di un componente del nucleo familiare che contribuiva al reddito complessivo, la persona interessata ha facoltà di richiedere il gratuito patrocinio in qualunque fase del processo.
Dopo l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato si avrà il patrocinio di un avvocato specializzato in assistenza e rappresentanza in quel processo per cui hai presentato la richiesta gratuitamente: l’attività dell’avvocato sarà per Te gratuito perché verrà pagato dallo Stato;
Non sarà perciò necessario pagare nulla all’avvocato nominato, poiché verrà retribuito dallo Stato. L’avvocato che, nonostante la nomina col gratuito patrocinio, percepisce compensi, commette grave illecito disciplinare e rischia la segnalazione all'Albo. Quindi occhio a chi vi chiede soldi se avete diritto al patrocinio gratuito!.