Principali articoli della Costituzione

Art. 2. 

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalita`, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarieta` politica, economica e sociale.

Art. 3.

Tutti i cittadini hanno pari dignita` sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

Art. 13.

La liberta` personale e` inviolabile. Non e` ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, ne´ qualsiasi altra restrizione della liberta` personale, se non per atto motivato dell’autorita` giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessita` ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorita` di pubblica sicurezza puo` adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorita` giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. E' punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di liberta`. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Art. 21.

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non puo` essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si puo` procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorita` giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorita` giudiziaria, il sequestro della stampa periodica puo` essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorita` giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo d’ogni effetto. La legge puo` stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Art. 24.

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa e` diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Art. 27

La responsabilita` penale e` personale. L’imputato non e` considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanita` e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non e` ammessa la pena di morte.

Art. 30.

E ` dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacita` dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternita` .

Art. 101.

La giustizia e` amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge. 


Art. 111.

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parita` , davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata. Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel piu` breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facolta`, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo. Il processo penale e` regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell’imputato non puo` essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si e` sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore. La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell’imputato o per accertata impossibilita` di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita. Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla liberta` personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, e` sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. 


QUESTO SITO È STATO CREATO TRAMITE